Gli amministratori d’aziende, sono, per legge e ovunque nel mondo, personalmente e solidamente responsabili, con il loro patrimonio, dei danni causati a terzi o alla società riguardo all’attività decisionale svolta per conto della stessa.
L’attivo patrimoniale della Società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio di amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori e negligenze.
Il “nuovo” diritto societario in vigore dall’1 Gennaio 2004 e lo sviluppo degli standard di corporate governance ha aggravato di responsabilità il ruolo di amministratore e di sindaco di società.
Inoltre ulteriori riforme, quale la riforma Vietti, hanno fissato competenze e responsabilità più rigide a carico dei responsabili d’impresa, obblighi di maggiore trasparenza e pubblicità delle informazioni societarie e forme di tutela ancora più forti a favore degli interessi di azionisti/soci di minoranza e, in generale, degli investitori.
Gli amministratori sono esplicitamente tenuti ad agire in modo informato; la diligenza richiesta agli amministratori passa da quella generica del buon padre di famiglia alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.